Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il secondo comma dell'articolo 15 della legge 21 dicembre 1961, n.
1336, e' sostituito dai seguenti:
"Per il personale inquadrato nel ruolo dei collocatori comunali, ai
sensi del precedente articolo 9, che ottenga il riscatto, ai fini
della pensione, del servizio reso a contratto, su conforme domanda
presentata entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge
e ai sensi dell'ultimo comma del precedente articolo 10, il Fondo di
previdenza deve restituire allo Stato ed agli interessati i
contributi rispettivamente versati durante il servizio reso a
contratto.
Tali contributi devono altresi' essere restituiti dal Fondo al
rimanente personale che non abbia chiesto o non ottenga il riscatto,
subordinatamente alla presentazione di domanda certificante la
rinunzia alla richiesta del riscatto o al mancato conseguimento di
esso.
Le somme computate a titolo di interessi per effetto degli
investimenti o comunque acquisite quali sopravvenienze della gestione
speciale collocatori comunali, unitamente a quelle derivanti
dall'aliquota del 4,50 per cento accantonate sui prestiti concessi al
personale, salvo la quota destinata alle spese di amministrazione,
vengono destinate, nei limiti delle disponibilita', in conformita'
della legge 6 dicembre 1965, n. 1368, al riscatto del servizio
prestato nella posizione di contrattisti di cui alla legge 16 maggio
1956, n. 562, ai fini della buonuscita, secondo le modalita' che
saranno concordate, con apposita convenzione, fra l'amministrazione
del Fondo e l'ENPAS entro sei mesi dalla entrata in vigore della
presente legge.
Ultimata la devoluzione all'ENPAS di cui al comma precedente, le
eventuali eccedenze restano di pertinenza della categoria interessata
e saranno utilizzate secondo le modalita' da concordarsi tra il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale e la categoria
stessa.
Le somme di cui trattasi, quali redditi del fondo mutuante
nell'attivita' di assistenza creditizia, continuano ad essere esenti
da ogni imposta conformemente all'articolo 10 della legge 25 novembre
1957, n. 1139, e al disposto del secondo comma dell'articolo 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 agosto 1971
SARAGAT
COLOMBO - DONAT-CATTIN
- FERRARI AGGRADI -
PRETI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO