Legge Ordinaria n. 816 del 21/06/1971 (Pubblicata nella G.U. del 13 ottobre 1971 n. 258 (suppl. ord.))
Ratifica ed esecuzione della convenzione attinente alla legge uniforme sulla vendita internazionale di beni mobili e della convenzione attinente alla legge uniforme sulla formazione dei contratti di vendita internazionale di beni mobili, adottate a L'Aja il 1 luglio 1964.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Presidente  della  Repubblica  e'  autorizzato  a ratificare la
convenzione    attinente    alla   legge   uniforme   sulla   vendita
internazionale  di  beni mobili e la convenzione attinente alla legge
uniforme  sulla formazione dei contratti di vendita internazionale di
beni mobili, adottate a L'Aja il 1 luglio 1964.
 

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