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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la
convenzione attinente alla legge uniforme sulla vendita
internazionale di beni mobili e la convenzione attinente alla legge
uniforme sulla formazione dei contratti di vendita internazionale di
beni mobili, adottate a L'Aja il 1 luglio 1964.