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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per consentire al comune di Roma la rimessa in pristino dei
collettori costruiti, ai sensi della legge 6 luglio 1875; n. 2583,
per addurre al Tevere le acque meteoriche delle zone urbane
tributarie di detto fiume, sono estesi a favore del comune medesimo,
fino al limite di spesa di lire 800 milioni, i benefici di cui agli
articoli 3, 11 e 13 della legge 3 agosto 1949, n. 589.
Per tale esclusivo scopo, la misura del contributo costante
trentacinquennale prevista dal secondo comma dell'articolo 3 della
predetta legge 3 agosto 1949, n. 589, e' elevata al 4 per cento.