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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le istanze di concessione dei contributi di cui all'articolo 27,
commi primo e secondo, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, dovranno
essere presentate, a pena di decadenza, per il tramite dell'istituto
mutuante, entro il termine di tre mesi dalla stipulazione del mutuo.
Per i mutui gia' stipulati alla data di entrata in vigore della
presente legge, le istanze devono essere presentate entro il termine
di decadenza di tre mesi dalla data stessa.