Legge Ordinaria n. 820 del 24/09/1971 (Pubblicata nella G.U. del 14 ottobre 1971 n. 261)
Norme sull'ordinamento della scuola elementare e sulla immissione in ruolo degli insegnanti della scuola elementare e della scuola materna statale.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  attivita'  integrative  della  scuola  elementare,  nonche' gli
insegnamenti  speciali, con lo scopo di contribuire all'arricchimento
della  formazione  dell'alunno  e all'avvio della realizzazione della
scuola  a  tempo  pieno,  saranno  svolti  in ore aggiuntive a quelle
costituenti  il  normale orario scolastico, con specifico compito, da
insegnanti elementari di ruolo.
  Il  conseguimento  dello  scopo di cui sopra dovra' scaturire dalla
collaborazione,  anche mediante riunioni periodiche, degli insegnanti
delle  singole classi e di quelli delle attivita' integrative e degli
insegnamenti speciali.
  Per  ogni  venticinque  ore  settimanali destinate alle attivita' e
agli  insegnamenti  di  cui  al  primo  comma e istituito un posto di
insegnante elementare di ruolo.
  A partire dall'anno scolastico 1971-72, il Ministro per la pubblica
istruzione  e'  autorizzato  ad  istituire,  all'inizio  di ogni anno
scolastico, per ogni singola provincia, il numero dei posti necessari
ed  a  stabilire  con  proprio  decreto, sentita la terza sezione del
Consiglio superiore, direttive di orientamento per le attivita' e gli
insegnamenti di cui al primo comma.
  Entro  il  31 dicembre di ogni anno, a partire dall'anno scolastico
successivo  a  quello in cui entrera' in vigore la presente legge, il
Ministro  per  la  pubblica  istruzione  riferisce  al Parlamento sui
risultati della applicazione delle norme di cui al presente articolo.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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