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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli incarichi di presidenza di durata annuale nelle scuole medie,
negli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale,
negli istituti tecnici e in quelli professionali sono conferiti, a
domanda, ogni anno, dal provveditore agli studi in base ad apposite
graduatorie provinciali di merito distintamente formate per i vari
tipi di presidenza da conferire.
Per le scuole con lingua d'insegnamento diversa da quella italiana
saranno formate apposite graduatorie provinciali di merito.