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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Dopo il secondo comma dell'articolo 50 della legge 11 febbraio
1971, n. 50, sono aggiunti i seguenti commi:
"Chi ha conseguito l'abilitazione di cui all'articolo 16 del regio
decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813, puo' condurre imbarcazioni da
diporto di stazza lorda superiore a 25 e fino a 50 tonnellate, in
navigazione oltre le 20 miglia dalla costa, purche' presenti alla
capitaneria di porto nella cui giurisdizione risiede, domanda intesa
a sostenere l'esame previsto dall'articolo 20, punto d) della
presente legge.
L'esame, fermi restando i prescritti requisiti personali, deve
essere sostenuto entro un anno dalla pubblicazione della presente
legge nella Gazzetta Ufficiale".