Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 824 del 09/10/1971 (Pubblicata nella G.U. del 15 ottobre 1971 n. 262)
Norme di attuazione, modificazione ed integrazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  benefici  previsti  dagli  articoli  1 e 2 della legge 24 maggio
1970,  n.  336,  spettano  a tutti i dipendenti indicati dai predetti
articoli,  anche  se  cessati dal servizio anteriormente al 26 giugno
1970  ma  posteriormente  al 7 marzo 1968, previa presentazione della
domanda,  ove  prescritta,  in data successiva a quella di entrata in
vigore della legge 24 maggio 1970, n. 336.
  La  decorrenza  economica  retroattiva  dei benefici previsti dalla
legge  24  maggio  1970, n. 336, va applicata indipendentemente dalla
data  di  presentazione delle relative domande, fermo restando che la
prescrizione   delle  eventuali  competenze  arretrate  superiori  al
biennio   va   applicata  limitatamente  alle  domande  che  verranno
presentate dopo il 25 giugno 1972.
  Il  collocamento  a  riposo  di  cui  all'articolo 3 della legge 24
maggio 1970, n. 336, puo' essere richiesto per una data intercorrente
tra  il  26  giugno  1970  e  il  25  giugno  1975 e i termini per la
presentazione delle relative domande decorrono dall'11 giugno 1970.
  Tra  gli  enti  pubblici  e  gli  enti  di  diritto pubblico di cui
all'articolo  4 della legge 24 maggio 1970, n. 336, sono compresi gli
istituti e le aziende di credito di diritto pubblico.
  Tutti  i  benefici  previsti  dalla  legge  24 maggio 1970, n. 336,
spettano anche ai cittadini di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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