Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare le disposizioni
occorrenti per le seguenti riforme del sistema tributario secondo i
principi costituzionali del concorso di ognuno in ragione della
propria capacita' contributiva e della progressivita' e secondo i
principi, i criteri direttivi e i tempi determinati dalla presente
legge:
I. - istituzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta
locale sui redditi e contemporanea abolizione: a) delle imposte sul
reddito dominicale dei terreni, sul reddito agrario, sul reddito dei
fabbricati e sui redditi di ricchezza mobile, dell'imposta speciale
sul reddito dei fabbricati di lusso delle relative sovraimposte
erariali e locali; b) dell'imposta complementare progressiva sul
reddito complessivo, dell'imposta sulle societa' e dell'imposta sulle
obbligazioni; c) dell'imposta comunale sulle industrie, i commerci,
le arti e le professioni e della relativa addizionale provinciale; d)
delle imposte comunali di famiglia, di patente e sul valore locativo
e del contributo per la manutenzione delle opere di fognatura; e) del
contributo speciale di cura, delle contribuzioni speciali sui
pubblici spettacoli e della tassa di musica applicati nelle stazioni
di cura, di soggiorno e di turismo; f) delle imposte camerali
previste dall'articolo 52, lettere c) e d) del regio decreto 20
settembre 1934, n. 2011; g) delle addizionali erariali e locali agli
indicati tributi;
II. - istituzione dell'imposta sul valore aggiunto e
contemporanea abolizione: a) dell'imposta generale sull'entrata e
delle relative addizionali; b) dell'imposta corrispondente
all'imposta sull'entrata e dell'imposta di conguaglio dovute per il
fatto obiettivo dell'importazione; c) delle tasse di bollo sui
documenti di trasporto e delle tasse erariali sui trasporti, della
tassa di bollo sulle carte da gioco, della tassa di radiodiffusione
sugli apparecchi telericeventi e radioriceventi e della imposta sui
dischi fonografici ed altri supporti atti alla riproduzione del
suono; d) delle imposte di fabbricazione sui filati delle varie fibre
tessili naturali, artificiali, sintetiche e di vetro, sugli oli e
grassi animali aventi punto di solidificazione non superiore a trenta
gradi centigradi, sugli oli vegetali liquidi con punto di
solidificazione non superiore a dodici gradi centigradi comunque
ottenuti dalla lavorazione di oli e grassi vegetali concreti, sugli
acidi grassi di origine animale e vegetale aventi punto di
solidificazione inferiore a quarantotto gradi centigradi nonche'
sulle materie grasse classificabili ai termini della tariffa doganale
come acidi grassi, sugli organi di illuminazione elettrica e sui
surrogati di caffe', delle corrispondenti sovrimposte di confine e
dell'imposta erariale sul consumo del gas; e) dell'imposta di consumo
sul sale; f) dell'imposta sul consumo di cartine e tubetti per
sigarette; g) delle imposte comunali di consumo, compreso il diritto
speciale sulle acque da tavola; h) dell'imposta erariale sulla
pubblicita'; i) della tassa sulle anticipazioni o sovvenzioni contro
deposito o contro pegno; 1) del diritto speciale sull'ammontare lordo
dei pedaggi autostradali; m) dell'imposta sulle utenze telefoniche;
III. - istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di
valore degli immobili e contemporanea abolizione dell'imposta
sull'incremento di valore delle aree fabbricabili e dei contributi di
miglioria;
IV. - revisione della disciplina delle imposte di registro, di
bollo e ipotecarie, dei tributi catastali, delle tasse sulle
concessioni governative e dei diritti erariali sui pubblici
spettacoli;
V. - revisione del regime tributario delle successioni e delle
donazioni.
Nell'esercizio della delega saranno anche emanate disposizioni
relative all'accertamento, alla riscossione, alle sanzioni e al
contenzioso, all'ordinamento e al funzionamento dell'amministrazione
finanziaria ed alle entrate tributarie dei comuni, delle province e
delle regioni.