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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il contributo annuo, previsto all'articolo 2 del regio
decreto-legge 18 novembre 1926, n. 2441, convertito nella legge 3
agosto 1928, n. 1961, per l'adempimento degli impegni derivanti
dall'Accordo di Parigi del 25 gennaio 1924, per la creazione di un
Ufficio internazionale delle epizoozie, con sede in Parigi, e'
stabilito, a partire dall'anno 1970, in franchi francesi 50.201.