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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(Competenza del CIPE in materia di interventi straordinari nei
territori meridionali. Soppressione del Comitato dei Ministri per
gli interventi straordinari nel Mezzogiorno).
Lo sviluppo delle Regioni meridionali costituisce obiettivo
fondamentale del programma economico nazionale.
Per Regioni meridionali si intendono i territori di cui
all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel
Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1967, n. 1523.
Al fine di garantire la partecipazione delle regioni meridionali
alla determinazione degli interventi previsti dalla presente legge e'
costituito, presso il Ministero del bilancio e della programmazione
economica, un Comitato composto dai Presidenti delle Giunte delle
Regioni meridionali o da assessori incaricati, che formula proposte
ed esprime pareri su tutte le questioni che il Ministro, ai sensi
della presente legge, deve sottoporre al CIPE.
Il CIPE approva le eventuali modificazioni ed aggiornamenti del
piano straordinario per la rinascita della Sardegna con la stessa
procedura prevista dall'articolo 257 del testo unico 30 giugno 1967,
n. 1523.
I fondi di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 437, riguardanti
provvedimenti straordinari per la Calabria, sono devoluti alla
Regione Calabria e saranno da essa programmati e gestiti secondo le
finalita' fissate nell'articolo 2 di detta legge e nei modi e nei
termini previsti dallo statuto della Regione. Il Comitato tecnico di
coordinamento di cui all'articolo 5 della stessa legge e' soppresso.
La Cassa per il Mezzogiorno svolgera' le funzioni di cui alla legge
28 marzo 1968, n. 437, fino all'espletamento dei programmi gia'
approvati e regolarmente finanziati alla data del 30 giugno 1971.
Il Comitato dei Ministri per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno di cui all'articolo 5 del testo unico 30 giugno 1967, n.
1523, e' soppresso e le sue attribuzioni sono trasferite al CIPE.
Le attribuzioni del soppresso Comitato nonche' quelle del Ministro
per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, relative a leggi
speciali riguardanti singole Regioni e specifici territori, sono
trasferite alle rispettive Regioni.
I poteri di direttiva e di vigilanza nei confronti della Cassa per
il Mezzogiorno e degli enti ad essa collegati, sono esercitati dal
Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, alle cui
dipendenze resta la Segreteria di cui all'articolo 7 del citato testo
unico.
Il Ministro comunica periodicamente al CIPE lo stato di attuazione
dei programmi di cui alla presente legge.
I piani pluriennali di coordinamento previsti dallo articolo 2 del
testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, sono soppressi. Il CIPE emana
direttive per gli interventi gia' oggetto dei menzionati piani
pluriennali di coordinamento, la cui realizzazione resta disciplinata
dalle norme del citato testo unico in quanto non in contrasto con le
norme della presente legge.