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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per la realizzazione di programmi di interventi di edilizia
abitativa e degli altri fini indicati nella presente legge, tutti i
fondi stanziati a qualsiasi titolo dallo Stato, dalle aziende statali
e dagli enti pubblici edilizi a carattere nazionale, destinati agli
stessi scopi, anche se derivanti dalla stipulazione di mutui,
dall'emissione di obbligazioni e dal versamento di contributi da
parte di enti e di privati, sono impiegati unitariamente dallo Stato
secondo le norme della presente legge.
Sono esclusi dalla previsione di cui al precedente comma i fondi
destinati alla costruzione degli alloggi la cui concessione sia
essenzialmente condizionata alla prestazione in loco di un
determinato servizio presso pubbliche amministrazioni nonche' di
quelli che si trovano negli stessi immobili nei quali hanno sede
uffici, comandi, reparti o servizi delle amministrazioni predette.