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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I rettori delle universita', i direttori degli istituti
universitari e i presidi delle facolta' universitarie in funzione
all'entrata in vigore della presente legge sono mantenuti nel loro
ufficio nel corso dell'anno accademico 1971-1972, anche oltre il
termine del triennio previsto dagli articoli 2 e 3 del decreto
legislativo luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 264, fino alla
costituzione degli organi accademici previsti dalla riforma
universitaria.