Legge Ordinaria n. 88 del 08/02/1971 (Pubblicata nella G.U. del 27 marzo 1971 n. 77)
Proroga del contributo di lire 30 milioni alla Società europea di cultura.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  contributo  concesso alla Societa' europea di cultura (SEC) con
sede  in Venezia, dalle leggi 22 novembre 1961, n. 1323, e 16 gennaio
1967,  n.  4,  e' prorogato fino all'esercizio finanziario 1980 nella
misura di annue lire 30 milioni.
  Art; 2.
  All'onere  derivante dall'attuazione della presente legge, valutato
in  lire  15  milioni  per  il  periodo 1 luglio-31 dicembre 1971, si
provvede  mediante  riduzione  di  pari  importo  degli  stanziamenti
iscritti  al  capitolo  numero  3523  dello  stato  di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971.
  Il  Ministro  per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri
decreti, alle opportune variazioni di bilancio.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 8 febbraio 1971

                               SARAGAT

                                            COLOMBO - FERRARI AGGRADI
                                                             - MISASI

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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