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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il contributo concesso alla Societa' europea di cultura (SEC) con
sede in Venezia, dalle leggi 22 novembre 1961, n. 1323, e 16 gennaio
1967, n. 4, e' prorogato fino all'esercizio finanziario 1980 nella
misura di annue lire 30 milioni.
Art; 2.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato
in lire 15 milioni per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1971, si
provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti
iscritti al capitolo numero 3523 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri
decreti, alle opportune variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 febbraio 1971
SARAGAT
COLOMBO - FERRARI AGGRADI
- MISASI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO