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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Con effetto dal 1 ottobre 1971, le paghe giornaliere dei militari e
graduati di truppa dell'Esercito e della Aeronautica e quelle dei
comuni e sottocapi della Marina sono stabilite nelle misure nette
risultanti dalla tabella allegata alla presente legge. Dalla stessa
data la paga giornaliera degli allievi carabinieri, allievi
finanzieri, allievi guardie di pubblica sicurezza, allievi agenti di
custodia e allievi guardie forestali e' stabilita nella misura di
lire 750.