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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(Attribuzioni del comitato di vigilanza)
Ferme restando le attribuzioni del consiglio di amministrazione e
del comitato esecutivo dell'istituto nazionale della previdenza
sociale, spetta al comitato di vigilanza:
1) decidere sui ricorsi riguardanti i contributi e le
prestazioni, fermo restando il disposto di cui agli articoli 29
dell'allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e 13 della
legge 28 luglio 1961, n. 830, nonche' sui ricorsi di cui all'articolo
16, terzo comma, della presente legge;
2) fare proposte sulle questioni generali relative alla
determinazione dei contributi ed alla riscossione di essi;
3) esaminare i bilanci preventivi del Fondo per la previdenza
degli addetti ai pubblici servizi di trasporto ed esprimere pareri
sui rendiconti del Fondo stesso;
4) dare pareri sulle questioni che comunque possano sorgere
nell'applicazione delle norme sulla previdenza speciale per gli
addetti ai pubblici servizi di trasporto;
5) fare proposte sull'impiego delle somme eccedenti la normale
liquidita' della gestione, nei limiti del piano degli impieghi
deliberato dal consiglio di amministrazione a norma dell'articolo 65
della legge 30 aprile 1969, n. 153.