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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
L'articolo 75 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, e'
sostituito dal seguente:
"Chiunque trova un bambino deve farne la consegna all'ufficiale
dello stato civile con le vesti e gli altri oggetti e contrassegni
rinvenuti presso il bambino stesso;
deve inoltre dichiarare tutte le circostanze di tempo e di luogo in
cui il rinvenimento e' avvenuto.
Della consegna si redige nel registro di nascita processo verbale
circostanziato, nel quale si devono in ogni caso enunciare l'eta'
apparente e il sesso del bambino, il nome e cognome che gli sono
imposti e l'istituto a cui esso e consegnato.
I bambini trovati sono affidati ai servizi di assistenza
dell'amministrazione provinciale del luogo in cui il bambino e' stato
trovato o e' nato.
Nei casi predetti, nonche' nei casi di bambini denunciati o
risultanti come nati da genitori ignoti, l'ufficiale di stato civile
procede, entro dieci giorni dalla formazione dell'atto, alla
segnalazione di cui all'articolo 314/5 del codice civile".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 17 febbraio 1971
SARAGAT
COLOMBO - REALE -
RESTIVO
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO