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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le disposizioni dell'articolo 4 del decreto legislativo 5 aprile
1946, n. 216, si applicano anche nei riguardi delle persone scomparse
in occasione di eventi bellici terrestri, nel conflitto 1940-1945,
quando vi siano elementi tali da far ritenere che, date le
circostanze di fatto, di tempo e di luogo, nelle quali si verifico'
la scomparizione, non possano sussistere probabilita' di
sopravvivenza per le persone scomparse.