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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Sono abrogate le disposizioni che prescrivono l'assenso del
Presidente della Repubblica o l'autorizzazione del Ministro
competente o delle autorita' altrimenti indicate per il matrimonio
degli ufficiali, dei sottufficiali e militari di truppa delle forze
armate e dei Corpi assimilati.
Restano fermi i limiti di eta' e i periodi di servizio previsti
dalle vigenti disposizioni di legge per il matrimonio delle persone
indicate nel primo comma.
Nei casi in cui alla data di entrata in vigore della presente legge
non siano stati ancora emanati i decreti di cessazione dal servizio
per infrazione delle norme abrogate dal primo comma, i relativi
procedimenti rimangono estinti.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 ottobre 1971
SARAGAT
COLOMBO - TANASSI - PRETI
- RESTIVO - NATALI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO