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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 12, primo comma,
lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955,
n. 520, e dell'articolo 16 della legge 21 dicembre 1961, n. 1336, gli
istituti ed enti previdenziali o assistenziali sono tenuti a versare,
a partire dal 1 gennaio 1971, un contributo corrispondente a quello
affluito al capitolo 3453 dello stato di previsione dell'entrata per
l'anno 1970, incrementato del 30 per cento, per la maggiore attivita'
svolta dal personale del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale a favore degli istituti ed enti medesimi.
Tale maggiore contributo sara' iscritto nello stato di previsione
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in apposito
capitolo, con le modalita' di cui allo articolo 12, sesto ed ultimo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n.
520, per essere destinato, a partire dalla stessa data, a favore del
dipendente personale centrale e periferico che esplica attivita'
connessa con quella degli istituti previdenziali ed assistenziali, in
base alle qualifiche rivestite.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri
decreti le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente
legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 ottobre 1971
SARAGAT
COLOMBO - DONAT-CATTIN
- FERRARI-AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO