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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 40 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578,
convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36,
sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore, e'
sostituito dal seguente:
"Le pene disciplinari, da applicarsi secondo i casi, sono:
1) l'avvertimento, che consiste nel richiamare il colpevole sulla
mancanza commessa e nell'esortarlo a non ricadervi, ed e' dato con
lettera del Presidente del Consiglio dell'ordine;
2) la censura, che e' una dichiarazione formale della mancanza
commessa e del biasimo incorso;
3) la sospensione dall'esercizio della professione per un tempo
non inferiore a due mesi e non maggiore di un anno, salvo quanto e'
stabilito nell'articolo 43;
4) la cancellazione dall'albo;
5) la radiazione dall'albo".