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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
L'articolo 1751 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"All'atto dello scioglimento del contratto a tempo indeterminato,
il preponente e' tenuto a corrispondere all'agente un'indennita'
proporzionale all'ammontare delle provvigioni liquidategli nel corso
del contratto e nella misura stabilita dagli accordi economici
collettivi, dai contratti collettivi, dagli usi o, in mancanza, dal
giudice secondo equita'.
Da tale indennita' deve detrarsi quanto l'agente ha diritto di
ottenere per effetto di atti di previdenza volontariamente compiuti
dal proponente.
L'indennita' e' dovuta anche se il rapporto di agenzia e' sciolto
per invalidita' permanente e totale dell'agente.
Nel caso di morte dell'agente l'indennita' spetta agli eredi".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 ottobre 1971
SARAGAT
COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO