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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Sulla base delle indicazioni del Comitato interministeriale della
programmazione economica (CIPE) le regioni provvedono, nell'ambito
dei rispettivi territori, alla delimitazione di zone depresse
dell'Italia settentrionale e centrale, diverse dai territori di cui
all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel
Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1967 n. 1523, nelle quali realizzare le opere straordinarie di
pubblico interesse di cui all'articolo 3 della legge 22 luglio 1966,
n. 614. L'esecuzione delle opere anzidette e' normalmente affidata
dalle regioni alle province, ai comuni o ad altri enti locali.
La delimitazione delle zone depresse effettuata ai sensi degli
articoli 1 e 9 della legge 22 luglio 1966, n. 614, resta in vigore
limitatamente alla concessione delle esenzioni fiscali previste, per
le imprese artigiane, industriali e turistiche, dagli articoli 8 e 12
di tale legge e dei finanziamenti a tasso agevolato per le iniziative
industriali di cui all'articolo 5 della legge stessa.
Le attribuzioni del Comitato dei Ministri per gli interventi
straordinari nelle zone depresse del centro-nord di cui all'articolo
1 della legge 22 luglio 1966, n. 614, sono trasferite al CIPE.