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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' autorizzata a
concedere un contributo, in conto interessi, a favore delle piccole e
medie aziende che, per il finanziamento della costruzione e
dell'ampliamento degli impianti di raccordo tra la rete delle
ferrovie dello Stato ed i propri stabilimenti commerciali,
industriali ed assimilati, ricorrano ad operazioni di mutuo con
istituti od aziende di credito abilitati ad esercitare il credito a
medio termine.