Legge Ordinaria n. 913 del 22/10/1971 (Pubblicata nella G.U. del 16 novembre 1971 n. 288)
Corresponsione da parte dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato di un contributo nella spesa per la Costruzione di nuovi impianti di raccordo tra la rete delle ferrovie dello Stato e gli stabilimenti commerciali, industriali ed assimilati nonchè per l'ampliamento degli impianti di raccordo esistenti.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'Azienda  autonoma  delle  ferrovie  dello  Stato e' autorizzata a
concedere un contributo, in conto interessi, a favore delle piccole e
medie   aziende   che,  per  il  finanziamento  della  costruzione  e
dell'ampliamento  degli  impianti  di  raccordo  tra  la  rete  delle
ferrovie   dello   Stato   ed   i  propri  stabilimenti  commerciali,
industriali  ed  assimilati,  ricorrano  ad  operazioni  di mutuo con
istituti  od  aziende di credito abilitati ad esercitare il credito a
medio termine.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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