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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il numero delle promozioni annuali al grado di maggiore dei
capitani dei ruoli del servizio automobilistico, del servizio di
commissariato (ufficiali di sussistenza) e del servizio di
amministrazione, quale risulta dalla tabella n. 1 annessa alla legge
12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, e' aumentato,
per l'anno 1970, di undici unita' per il servizio automobilistico, di
tre unita' per il servizio di commissariato (ufficiali di
sussistenza) e di ventinove unita' per il servizio di
amministrazione.
Le promozioni in aumento di cui al precedente comma sono
effettuate, sotto la data del 31 dicembre 1970, iscrivendo in quadro
altrettanti capitani dei servizi suddetti tratti da quelli che nella
graduatoria di merito, gia' formata per il 1970, siano stati
dichiarati idonei e non iscritti in quadro ed occupino nella
graduatoria stessa, a partire dall'ultimo capitano idoneo ed
iscritto, un posto di graduatoria compreso nel numero delle
promozioni da effettuare. Le necessarie vacanze nel grado di maggiore
sono formate mediante promozione a tenente colonnello in eccedenza
all'organico di tale grado.
L'eccedenza nel grado di tenente colonnello sara' riassorbita con
le vacanze derivanti da cause diverse da quelle indicate alle lettere
a) e d) dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e
successive modificazioni. Di tale eccedenza non si tiene conto nella
determinazione delle aliquote di ruolo dei tenenti colonnelli da
valutare per l'avanzamento.