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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo unico della legge 3 dicembre 1962, n. 1699, e' cosi'
modificato:
"Ai generali di divisione dei carabinieri che abbiano l'Arma e ai
generali di divisione della guardia di finanza che abbiano ricoperto
la carica di comandante in seconda del Corpo, viene conferita,
all'atto della cessazione dal servizio permanente, con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta, rispettivamente, del
Ministro per la difesa e del Ministro per le finanze, la promozione
al grado di generale di corpo d'armata, con conseguente trattamento
economico e di quiescenza.
I predetti generali non possono essere richiamati in servizio,
salvo situazioni di emergenza".