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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto
pubblico con sede in Siena, e' autorizzato a compiere le operazioni
di credito agrario di miglioramento di cui all'articolo 3 del regio
decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5
luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, con
le modalita' ed alle condizioni contemplate dallo stesso regio
decreto-legge e dal relativo regolamento approvato con modificazioni,
nelle province che saranno, determinate dal Ministro per il tesoro
sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.