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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Gli ordini di accreditamento emessi dall'Azienda nazionale autonoma
delle strade a carico del titolo II - spese in conto capitale - del
bilancio, rimasti in tutto o in parte inestinti alla fine
dell'esercizio, possono essere, a richiesta dei funzionari delegati,
trasportati, integralmente o per la parte inestinta, all'esercizio
successivo.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 febbraio 1971
SARAGAT
COLOMBO - LAURICELLA -
FERRARI AGGRADI - GIOLITTI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO