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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
I diritti di cancelleria spettanti ai segretari comunali ed ai
dipendenti dei comuni che esercitano le funzioni di cancellieri o di
cancellieri aggiunti presso gli uffici di conciliazione non possono
superare, durante l'anno, la meta' dello stipendio, salvo le
riduzioni prescritte dall'articolo 16 del decreto del Presidente
della Repubblica 21 aprile 1965, n. 373, e dall'articolo 29, primo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n.
749, quando ne ricorra l'applicazione.
Nel caso di cumulo fra i diritti di cui al comma precedente e
quelli di segreteria, l'importo massimo complessivamente attribuibile
non puo' superare quello risultante dal precedente comma maggiorato
di altro importo commisurato al 35 per cento degli assegni per carico
di famiglia.
Le somme riscosse per diritti di cancelleria, detratti i diritti
spettanti ai cancellieri e ai cancellieri aggiunti, ai sensi dei
commi precedenti, sono devolute al comune e destinate al
funzionamento degli uffici di conciliazione, ivi compreso il
pagamento dei compensi dei messi di conciliazione e degli amanuensi
non dipendenti dalle amministrazioni comunali.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 febbraio 1971
SARAGAT
COLOMBO - RESTIVO -
FERRARI AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO