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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ai fini della concessione agli agricoltori interessati del premio
previsto dall'articolo 1 del regolamento n. 1975/69 adottato dal
Consiglio dei Ministri delle Comunita' europee il 6 ottobre 1969,
concernente l'istituzione di un regime di premi di macellazione delle
vacche, il Ministro per l'agricoltura e le foreste stabilisce, con
proprio decreto emanato di concerto con il Ministro per la sanita',
le modalita' per l'istruttoria delle domande e per l'erogazione dei
premi suddetti, da corrispondersi per il tramite degli ispettorati
provinciali dell'agricoltura nella misura e alle condizioni previste
dal citato regolamento comunitario e dagli articoli dal 3 all'11 del
relativo regolamento d'applicazione n. 2195/69 adottato dalla
Commissione delle Comunita' europee il 4 novembre 1969.
La macellazione delle vacche, oltre che nei macelli riconosciuti ai
sensi della direttiva del Consiglio delle Comunita' europee del 26
giugno 1964, n. 433/64, relativa a problemi sanitari in materia di
scambi intracomunitari di carni fresche, puo' aver luogo in tutti i
macelli comunali in cui e' assicurata la presenza di un veterinario
ufficiale.
Per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo
e' autorizzata la spesa di lire 1 miliardo che sara' iscritta nello
stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste
per l'anno finanziario 1970.