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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Agli enti pubblici e agli imprenditori che esercitano
professionalmente autoservizi pubblici di linea ordinari di
concessione statale, e che non usufruiscono di altri interventi
finanziari, sussidi e sovvenzioni a carico dello Stato, puo' essere
accordato un contributo finanziario dello Stato in relazione alle
percorrenze chilometriche effettuate negli anni 1968, 1969 e 1970 ed
alle condizioni economiche dei relativi esercizi.
Il contributo potra' essere corrisposto fino al limite di lire 30
per autobus-chilometro: Potra' pero' essere elevato fino al limite di
lire 60 per autobus-chilometro per le autolinee dipendenti da imprese
a partecipazione dello Stato o delle regioni, o che si svolgono in
zone montane, ovvero nei territori di cui alle leggi speciali per la
industrializzazione delle zone depresse.
Per gli autoservizi pubblici di linea ordinari di concessione
statale, gestiti da imprese a totale partecipazione dello Stato o di
sue aziende autonome, i cui collegi sindacali siano formati
esclusivamente da rappresentanti dell'amministrazione dello Stato, il
contributo sara' corrisposto nella misura dell'80 per cento del
disavanzo di esercizio, risultante dal conto economico approvato
dagli organi amministratori delle rispettive imprese e convalidato
dal visto dei relativi collegi sindacali.
Il contributo e' destinato ad assicurare la prosecuzione dei
pubblici autoservizi ed a garantire lo stato di efficienza del
necessario materiale rotabile. Il contributo sara' accordato alle
imprese che al momento della liquidazione dello stesso siano
legittimamente esercenti delle autolinee, per le quali il contributo
verra' concesso. Sono escluse dal contributo le imprese esercenti le
autolinee in subappalto, quelle che non hanno assicurato la normale
efficienza del servizio e quelle che non hanno rispettato il
contratto di lavoro e le leggi sociali.