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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'assistenza sanitaria e farmaceutica e' estesa ai congiunti dei
caduti, dispersi e vittime civili di guerra titolari di pensione
indiretta di guerra ed e' affidata all'INAM con le modalita' previste
dalle vigenti disposizioni di legge in materia.