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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ai fini della concessione del trattamento privilegiato di pensione
ai dipendenti civili e militari dello Stato, la classificazione delle
mutilazioni ed infermita', dipendenti da causa di servizio ordinario,
si effettua applicando, secondo i casi, le tabelle A, B, E, F ed F. 1
annesse alla legge 18 marzo 1968, n. 313.
Per la determinazione del trattamento complessivo spettante in caso
di coesistenza di piu' infermita' si applicano le disposizioni
previste dagli articoli 17 e 18 della legge 18 marzo 1968, n. 313.