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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le disposizioni dell'articolo 2 della legge 28 marzo 1968, n. 420,
per l'integrazione dei bilanci comunali e provinciali deficitari,
nonche' le norme sulla copertura delle perdite di esercizio delle
aziende speciali di trasporto, contenute nell'articolo 5 della legge
22 dicembre 1969, n. 964, sono prorogate per l'anno 1971.