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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per la revisione in lingua originale, ai sensi della legge 21
aprile 1962, n. 161, dei film in lingua tedesca, da proiettare in
provincia di Bolzano, sono istituite tre sezioni, aventi sede in
Bolzano, delle commissioni di revisione cinematografica previste
dagli articoli 2 e 3 della predetta legge.
Ciascuna sezione e' composta:
a) del presidente del tribunale di Bolzano o di un magistrato di
detto tribunale da lui designato, che la presiede;
b) di un professore di ruolo di un istituto di istruzione
secondaria;
c) di tre membri di cui uno, esperto, designato dalla provincia
di Bolzano, uno, noleggiatore o importatore di film ed il terzo
giornalista. Questi ultimi due membri sono scelti da terne designate
dalle associazioni locali di categoria, ove esistenti.
Almeno tre dei componenti di ciascuna sezione appargono al gruppo
linguistico tedesco della provincia di Bolzano.
I componenti della sezione sono nominati con decreto del Ministro
per il turismo e lo spettacolo, sentito il presidente della giunta
provinciale di Bolzano.
Le funzioni di segretario di ogni sezione sono disimpegnate da un
impiegato della carriera direttiva, di qualifica non superiore a
quella di direttore di divisione o equiparata, in servizio presso il
vicecommissariato del Governo in Bolzano.