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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
In aumento alle somme previste dall'articolo 1 della legge 9 giugno
1964, n. 615, e dall'articolo 1 della legge 23 gennaio 1968, n. 33,
nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita' e'
iscritta, a partire dall'anno finanziario 1971, fino all'importo
complessivo di lire 35 miliardi, la somma annua di lire 7 miliardi.
Entro il limite massimo del 6 per cento della somma annualmente
stanziata ai sensi della presente legge, della legge 9 giugno 1964,
n. 615, e della legge 23 gennaio 1968, n. 33, possono essere concessi
contributi a termini dello articolo 7 della legge 23 gennaio 1968, n.
33.
Per le somme stanziate ai sensi della presente legge per gli
esercizi finanziari 1974 e 1975, si applica inoltre il disposto
dell'articolo 1, ultimo comma, della legge 23 gennaio 1968, n. 33,
che consente l'utilizzo dell'1 per cento dello stanziamento annuale,
per le spese per oneri di carattere generale relativi all'attuazione
dei piani di profilassi e di risanamento.
Anche per l'utilizzazione degli stanziamenti previsti dalla
presente legge, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4,
5 e 6 della legge 23 gennaio 1968, n. 33.
Il sesto comma dell'articolo 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33,
e' cosi' modificato:
"Ai proprietari di una quantita' di bestiame bovino non superiore
ai dieci capi al momento della esecuzione delle prove diagnostiche
mediante le quali sono identificati gli animali infetti, l'indennita'
di abbattimento e' aumentata del 100 per cento".