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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 3 della legge 5 agosto 1962, n. 1209, e' sostituito dal
seguente:
"L'avanzamento degli ufficiali del ruolo speciale transitorio ha
luogo ad anzianita' sino al grado di tenente colonnello e a scelta al
grado di colonnello, con l'osservanza, in quanto applicabili, delle
norme previste dalla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive
modificazioni, estesa alla guardia di finanza con legge 24 ottobre
1966, n. 887".