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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
E' convertito in legge il decreto-legge 1 luglio 1972, n. 287,
concernente la proroga delle norme transitorie per la compilazione,
degli elenchi nominativi per i lavoratori agricoli, di cui,
all'articolo 18 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito,
con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n: 83, e la vigilanza
ne settore previdenziale agricolo, con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1 primo comma, le parole: "per l'anno 1972" sono
sostituite con le altre: "per gli anni 1972 e 1973".
All'articolo 3 i primi cinque commi sono sostituiti dai seguenti:
"Agli effetti dell'accertamento dei contributi dovuti per i
lavoratori agricoli dipendenti e per i mezzadri, i coloni ed i
compartecipanti, i datori di lavoro ed i concedenti dei rapporti di
mezzadria, colonia e compartecipazione e i loro rappresentanti, sono
obbligati a fornire ai funzionari del servizio per i contributi
agricoli unificati incaricati della vigilanza di cui all'articolo
precedente le notizie ed i dati relativi alla consistenza ed alla
conduzione dell'azienda agricola, alla manodopera impiegata ed alla
natura dei rapporti di lavoro instaurati nell'azienda stessa.
I datori di lavoro, i concedenti ed i rappresentanti predetti hanno
l'obbligo di consentire agli incaricati della vigilanza di cui al
comma precedente l'accesso nell'azienda.
I datori di lavoro ed i concedenti o i loro rappresentanti, che si
rifiutino di consentire l'accesso nell'azienda o non forniscano le
notizie ed i dati richiesti o li diano scientemente errati od
incompleti, sono puniti, salvo che il fatto non costituisca reato
piu' grave, con l'ammenda da lire 100.000 a lire 500.000.
Per le contravvenzioni di cui al precedente comma, nonche' per
quelle previste dall'articolo 25 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 della presente legge.
La commissione centrale di cui all'articolo 2 del decreto
legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, puo' ridurre la
somma aggiuntiva prevista dall'articolo 27 della legge 9 gennaio
1963, n. 9, in relazione alle circostanze che hanno determinato
l'omissione dei contributi. Tale facolta' e' ammessa anche in
relazione alle omissioni accertate anteriormente alla data di entrata
in vigore del presente decreto, per le quali non sia stato ancora
effettuato il pagamento delle relative somme aggiuntive. In caso di
recidiva non e' ammessa alcuna riduzione".
Dopo l'articolo 3 sono aggiunti gli articoli seguenti:
Art. 4. - Al primo comma dell'articolo 6 del decreto-legge 3
febbraio 1970, n. 7, convertito con modificazioni nella legge 11
marzo 1970, n. 83, le parole: "cinquanta lavoratori" sono sostituite
con le altre: "cento braccianti agricoli", e le parole: "numero dei
lavoratori residenti" con le altre: "numero dei braccianti
residenti".
"Art. 5. - Il secondo comma dell'articolo 6 del decreto-legge 3
febbraio 1970, n. 7, convertito con modificazioni nella legge 11
marzo 1970, n. 83, e' sostituito con i seguenti:
"Qualora nella circoscrizione di ogni sezione di collocamento il
numero dei braccianti agricoli iscritti e' inferiore a cento il
direttore dell'ufficio provinciale del lavoro, sentita la commissione
provinciale provvede alla costituzione di comprensori raggruppanti
piu' comuni, in base a criteri di vicinanza e facile comunicazione.
Nell'ambito del comprensorio la commissione provinciale
presceglie il comune nel quale sara' istituita la commissione locale
che avra' giurisdizione su tutti i comuni del comprensorio"".
"Art. 6. - Il secondo e sesto comma dell'articolo 17 del
decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modificazioni
nella legge 11 marzo 1970 n. 83, sono soppressi.
Il quinto comma del predetto articolo 17 e' sostituito dai
seguenti:
"Avverso le decisioni di cui al terzo comma e' ammesso ricorso,
entro trenta giorni dalla notifica, al direttore dell'Ufficio
regionale del lavoro e, della massima occupazione, il quale decide,
in via definitiva, sentita la commissione di cui all'articolo 2 del
decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modificazioni
nella legge 11 marzo 1970, n. 83, entro novanta giorni.
Qualora il direttore dell'ufficio regionale del lavoro non si
pronunci nel termine di cui al comma precedente il ricorso si intende
accolto".
"Art. 7. - L'articolo 20 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7,
convertito con modificazioni nella legge 11 marzo 1970, n. 83, e'
sostituito dal seguente:
" Chiunque esercita la mediazione al fine dell'avviamento al
lavoro di lavoratori agricoli o comunque in violazione delle norme
del presente decreto e' punito con l'ammenda da lire 100.000 a lire
1.000.000.
Se vi e' scopo di lucro la pena e' della multa da lire 200.000 a
lire 2.000.000.
Al datore di lavoro che si avvale dell'opera del mediatore si
applica la pena del comma precedente.
I datori di lavoro che non assumono i lavoratori per il tramite
della sezione degli uffici del lavoro sono puniti con l'ammenda da
lire 50.000 a lire 200.000 per ogni lavoratore assunto.
La medesima pena si applica al datore di lavoro che, avendo
proceduto ad assunzione diretta ai sensi degli articoli 10 e 13,
ometta di darne comunicazione alla sezione, ovvero non ottemperi
all'intimazione di cessazione del rapporto.
Il datore di lavoro che ometta di dare comunicazione alla sezione
della cessazione del rapporto a norma dell'articolo 14 e' punito con
l'ammenda da lire 500 a lire 1000 per ogni lavoratore e per ogni
giorno di ritardo.
La medesima pena si applica al datore di lavoro che ometta di dare
comunicazione alla sezione della modifica della qualifica.
Nelle contravvenzioni previste dal presente articolo, il
contravventore, entro 20 giorni dalla data della notifica, puo'
presentare domanda di oblazione all'ispettorato del lavoro
competente, che determinera' la somma da pagarsi nei limiti tra la
meta' del minimo e la meta' del massimo dell'ammenda stabilita,
prefissando il termine per effettuare il pagamento a norma
dell'articolo 162 del codice penale.
I proventi delle sanzioni contravvenzionali previste dal presente
articolo saranno destinati all'attivita' di studio, di ricerca e di
sperimentazione, ai sensi dello articolo 15 del regio decreto 27
aprile 1913, n. 431, dello ispettorato del lavoro ai fini di
migliorare le tecniche di prevenzione antinfortunistica nel settore
agricolo.
Detti proventi saranno versati in apposito capitolo dello stato di
previsione dell'entrata del Ministero del tesoro e destinati, con le
modalita' di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della
Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, ad apposito capitolo dello stato di
previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale.
Nei casi di recidiva nella violazione delle norme di cui alla
presente legge, il capo dell'ispettorato provinciale del lavoro
comunica l'infrazione alle amministrazioni pubbliche che abbiano
competenza a disporre la concessione di contributi, di agevolazioni
fiscali o creditizie e comunque competenti a qualsivoglia intervento
pubblico in favore del: datore di lavoro trasgressore.
Le pubbliche amministrazioni interessate adotteranno le opportune
determinazioni fino alla revoca del beneficio, e, nei casi piu'
gravi, potranno decidere l'esclusione del datore di lavoro
trasgressore per un tempo pari a cinque anni da qualsiasi ulteriore
concessione od intervento".
Art. 8. - Le disposizioni dell'articolo 28 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, continuano ad
avere efficacia anche dopo il 31 dicembre 1970".
"Art. 9. - All'onere derivante dall'attuazione della presente legge
si fa fronte con il concorso di cui allo articolo 15 della legge 16
maggio 1956, n. 562, e all'articolo 16 della legge 21 dicembre 1961,
n. 1336, nei limiti e con le modalita' in esse previsti.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare le necessarie
variazioni ai relativi capitoli di bilancio".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Napoli, addi' 8 agosto 1972
LEONE
ANDREOTTI - COPPO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA