Legge Ordinaria n. 462 del 08/08/1972 (Pubblicata nella G.U. del 23 agosto 1972 n. 218)
Conguaglio al 10 novembre 1972 del pagamento dei canoni di affitto dei fondi rustici scadenti anteriormente alla data predetta relativi all'annata agraria 1971-72.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per  l'annata  agraria 1971-72, le somme dovute alle varie scadenze
anche  consuetudinarie  sino  al  10 novembre 1972, in base ai canoni
stabiliti ai sensi della legge 11 febbraio 1971, n. 11, per l'affitto
dei fondi rustici, saranno soggette a conguaglio secondo quanto sara'
stabilito  da  apposita  legge  sostitutiva  delle  norme  dichiarate
illegittime  dalla  sentenza  della  Corte  costituzionale n. 155 del
1972.
 

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