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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per l'annata agraria 1971-72, le somme dovute alle varie scadenze
anche consuetudinarie sino al 10 novembre 1972, in base ai canoni
stabiliti ai sensi della legge 11 febbraio 1971, n. 11, per l'affitto
dei fondi rustici, saranno soggette a conguaglio secondo quanto sara'
stabilito da apposita legge sostitutiva delle norme dichiarate
illegittime dalla sentenza della Corte costituzionale n. 155 del
1972.