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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Agli operai delle aziende industriali sospesi dal lavoro per una
delle cause di intervento indicate dalla legge 5 novembre 1968, n.
1115, l'integrazione salariale puo' essere corrisposta per periodi
eccedenti la durata massima prevista dall'articolo 2 della legge
stessa.
Detto trattamento e' esteso agli operai dipendenti da imprese
industriali nei casi di conversione aziendale.
La concessione dell'integrazione salariale e' disposta per i primi
6 mesi mediante decreto interministeriale da adottarsi ai sensi
dell'articolo 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e per i periodi
successivi mediante decreto del Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale da adottarsi trimestralmente in relazione
all'attuazione dei programmi di ristrutturazione, riorganizzazione e
di conversione aziendale.
Le disposizioni della legge 5 novembre 1968, n. 1115, con le
modifiche apportate dalla presente legge, in quanto applicabili, si
estendono anche agli impiegati sospesi dal lavoro per le cause
indicate nei precedenti commi. Ai medesimi e' corrisposta una
integrazione salariale pari all'80 per cento della retribuzione
mensile spettante al momento della sospensione e comunque non
superiore a lire 200.000.
Al primo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, sono soppresse le
parole: "le industrie boschive e forestali e del tabacco".