Legge Ordinaria n. 465 del 08/08/1972 (Pubblicata nella G.U. del 23 agosto 1972 n. 218)
Convalida di provvidenze deliberate in favore del personale degli enti pubblici non economici.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  In attesa che si pervenga al riassetto del trattamento giuridico ed
economico  del  personale  degli  enti  pubblici  non  economici,  le
delibere  adottate  da  detti  enti  - anche in eventuale deroga alle
disposizioni  legislative  vigenti in materia - per la concessione al
dipendente  personale di talune provvidenze di contenuto normativo ed
economico  sono  ad  ogni effetto convalidate, sempreche' le delibere
stesse risultino assunte in attuazione degli accordi o determinazioni
all'uopo intervenuti in sede governativa sino alla data del 30 aprile
1972  ed  abbiano  riportato  o  riportino la prescritta approvazione
delle autorita' di vigilanza.
  Le  disposizioni di cui al comma precedente non riguardano gli enti
autonomi  territoriali,  le  istituzioni  pubbliche di beneficenza ed
assistenza e gli enti ospedalieri.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Napoli, addi' 8 agosto 1972

                                LEONE

                                                  ANDREOTTI - COPPO -
                                                             MALAGODI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
 

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