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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
In attesa che si pervenga al riassetto del trattamento giuridico ed
economico del personale degli enti pubblici non economici, le
delibere adottate da detti enti - anche in eventuale deroga alle
disposizioni legislative vigenti in materia - per la concessione al
dipendente personale di talune provvidenze di contenuto normativo ed
economico sono ad ogni effetto convalidate, sempreche' le delibere
stesse risultino assunte in attuazione degli accordi o determinazioni
all'uopo intervenuti in sede governativa sino alla data del 30 aprile
1972 ed abbiano riportato o riportino la prescritta approvazione
delle autorita' di vigilanza.
Le disposizioni di cui al comma precedente non riguardano gli enti
autonomi territoriali, le istituzioni pubbliche di beneficenza ed
assistenza e gli enti ospedalieri.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Napoli, addi' 8 agosto 1972
LEONE
ANDREOTTI - COPPO -
MALAGODI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA