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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Degli organi collegiali di cui agli articoli 33 e 34 del decreto
del Presidente della Repubblica 30 aprile 1976, n. 639, fa parte,
limitatamente al territorio della Regione siciliana, un
rappresentante della Regione stessa, designato dall'assessore del
lavoro e della cooperazione.
Del comitato regionale di cui al comma precedente, a parziale
modifica dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica
30 aprile 1970, n. 639, fa parte un rappresentante del Ministero del
tesoro avente qualifica non inferiore a direttore di sezione od
equiparato.
Dei comitati provinciali di cui al primo comma, a parziale modifica
dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30
aprile 1970, n. 639, fanno parte, in rappresentanza del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, i direttori degli uffici del
lavoro e della massima occupazione territorialmente competenti.