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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il decreto-legge 5 luglio 1972, n. 288, concernente nuove norme
sull'esportazione delle cose di interesse artistico ed archivistico
di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, e al decreto del Presidente
della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e' convertito in legge
con le seguenti modificazioni:
L'articolo 1 e sostituito con il seguente:
"L'articolo 35 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e' sostituito
dal seguente:
"E' vietata, nei casi in cui costituisca danno per il patrimonio
storico e culturale nazionale, l'esportazione dal territorio della
Repubblica delle cose di cui all'articolo 1 della presente legge ed
al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n.
1409, che, o considerate in se stesse o in relazione al contesto
storicoculturale di cui fanno parte, presentano interesse artistico,
storico, archeologico, etnografico, bibliografico, documentale o
archivistico, a motivato giudizio dei competenti uffici di
esportazione delle soprintendenze alle antichita' e belle arti,
nonche' delle soprintendenze ai beni librari e delle soprintendenze
archivistiche.
Nella valutazione da compiere ai sensi del precedente comma i
competenti uffici si attengono ad indirizzi di carattere generale
stabiliti rispettivamente dalla Direzione generale delle antichita' e
belle arti, dalla Direzione generale delle accademie e biblioteche e
per la diffusione della cultura del Ministero della pubblica
istruzione e dalla Direzione generale degli archivi di Stato del
Ministero dell'interno.
Non possono comunque essere oggetto di esportazione le cose
considerate dal presente articolo se non siano state preventivamente
inventariate presso le competenti soprintendenze"".
All'articolo 2 le parole: "legge 1 giugno 1939, n. 1089, nonche' di
quelle" sono sostituite con le seguenti: "legge 1 giugno 1939, n.
1089, anche costituenti l'intero patrimonio artistico, storico,
archeologico ed etnografico nazionale di una determinata epoca
storica, nonche' delle cose".
All'articolo 3, il secondo ed il terzo comma sono sostituiti con i
seguenti:
"Anche nei casi previsti dal precedente comma restano ferme le
altre disposizioni relative alla licenza di esportazione, compreso
l'obbligo per l'esportatore di dichiarare il valore venale delle cose
che intende esportare.
E' data facolta' agli interessati di presentare, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto e purche' il diritto al rimborso non sia prescritto,
apposita domanda ai competenti uffici d'esportazione per il rimborso
delle somme versate allo Stato, dal 1 gennaio 1962, ai sensi
dell'articolo 37 della legge 1 giugno 1939, n. 1089".
L'articolo 5, e' sostituito con il seguente:
"La disposizione di cui alla lettera f) dell'articolo 38 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409,
e' sostituita dalla seguente:
"f) non esportare dal territorio della Repubblica gli archivi o i
singoli documenti senza la preventiva autorizzazione della competente
sovritendenza archivistica, che esercita la funzione di ufficio di
esportazione.
Entro il termine di novanta giorni dalla richiesta di
autorizzazione, il Ministro per l'interno ha facolta' di acquistare,
per il valore dichiarato nella richiesta stessa, le cose che
presentino interesse documentale o archivistico. Ai fini
dell'esercizio della predetta facolta', nei confronti dei beni per i
quali viene richiesta autorizzazione di esportazione verso i Paesi
appartenenti alla Comunita' economica europea, il prezzo di acquisto
e' proposto dal Ministro stesso. Ove l'esportatore ritenga di non
accettare il prezzo offerto dal Ministro e non rinunzi
all'esportazione, il prezzo stesso sara' stabilito insindacabilmente
e in modo irrevocabile da una commissione composta da tre membri, da
nominarsi uno dal Ministro, l'altro dall'esportatore ed il terzo dal
presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate
dall'esportatore.
La disposizione di cui al precedente comma si applica a chiunque
intenda esportare dal territorio della Repubblica archivi o singoli
documenti anche se non dichiarati di notevole interesse storico"".
All'articolo 6, l'ultimo capoverso e' sostituito con il seguente:
"Le stesse disposizioni si applicano alle cose di interesse
bibliografico di cui agli articoli 128 e 131 del regolamento
approvato con regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, nonche' a quelle
di interesse documentale e archivistico".
All'articolo 7, il primo comma e' sostituito con il seguente:
"Restano ferme le altre norme della legge 1 giugno 1939, n. 1089,
del Regolamento approvato con regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363,
le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica
14 gennaio 1972, n. 3, ed ogni altra disposizione in materia di
tutela delle cose di interesse storico ed artistico".
L'articolo 8, e' sostituito con il seguente:
"All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto
nell'esercizio 1972, valutato in lire 20 milioni per la prevista
minore entrata ed in lire 300 milioni per i rimborsi delle tasse di
esportazione di cui al precedente articolo 3, si provvede, quanto a
lire 120 milioni, mediante riduzione del capitolo n. 5061 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per
il predetto esercizio finanziario e, quanto a lire 200 milioni,
mediante riduzione del capitolo n. 3523 dello stato di previsione
della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri
decreti le occorrenti variazioni di bilancio".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Napoli, addi' 8 agosto 1972
LEONE
ANDREOTTI - SCALFARO -
MEDICI - GONELLA -
MALAGODI - VALSECCHI
- MATTEOTTI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA