Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
La legge 13 marzo 1969, n. 136, e' prorogata al 30 settembre 1974.
Il Ministero, della pubblica istruzione e' autorizzato a rinnovare
o stipulare convenzioni con efficacia fino al 30 settembre 1974 con
enti dotati di personalita' giuridica che istituzionalmente
perseguano finalita' sociali o di assistenza nei settori della
sperimentazione didattica, dell'orientamento scolastico, del servizio
sociale, dell'assistenza e vigilanza sanitaria e delle attivita'
integrative e complementari nell'ambito della scuola dell'obbligo,
ovvero che perseguano istituzionalmente finalita' sociali o di
assistenza a favore del personale insegnante e direttivo della scuola
elementare.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 novembre 1972
LEONE
ANDREOTTI - SCALFARO
Visto, il
Guardasigilli: GONELLA