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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad accettare
l'emendamento adottato a Vienna il 29 settembre 1970 dalla XIV
conferenza generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica
(AIEA), a modifica dell'articolo VI, paragrafi A, B, C e D, dello
statuto dell'Agenzia stessa, firmato a New York il 26 ottobre 1956.