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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
E' convertito in legge il decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552,
recante ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni
delle Marche colpite dal terremoto, con le seguenti modificazioni:
All'articolo 3:
al primo alinea, le parole: "il primo comma dell'articolo 7",
sono sostituite con le parole: "il primo capoverso dell'articolo 7";
al primo capoverso, le parole: "la riparazione o ricostruzione",
sono sostituite con le parole: "la riparazione, comprese le
riparazioni organiche previste dalla legge 25 novembre 1962, n. 1684,
o ricostruzione o consolidamento"; le parole: "pretura di Ancona",
sono sostituite con le parole: "pretura competente per territorio";
al primo capoverso, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"La presentazione della perizia giurata all'ufficio del genio
civile costituisce autorizzazione all'inizio dei lavori, esclusi
quelli che comportano interventi organici ai sensi dell'articolo 2
della legge 25 novembre 1962, n. 1684, anche in deroga alle norme
della contabilita' dello Stato, fatta salva la procedura dei commi
successivi per la determinazione e concessione del contributo";
all'ultimo capoverso, dopo le parole: "le perizie", sono aggiunte
le parole: "e l'ulteriore documentazione"; le parole: "31 marzo 1973"
sono sostituite con le parole: "30 giugno 1973"; e sono aggiunte, in
fine, le parole: "Le domande intese ad ottenere i benefici previsti
dalla legge 25 maggio 1970, n. 364, debbono essere presentate entro
il 31 dicembre 1972".
All'articolo 4:
al primo comma, sono soppresse le parole: "lettera c)"; dopo la
parola: "ripristino", sono aggiunte le parole: "comprese le spese per
le riparazioni organiche previste dalla legge 25 novembre 1962, n.
1684"; sono aggiunte, in fine, le parole: "Ove gli strumenti
urbanistici impedissero il ripristino o la ricostruzione
dell'immobile in sito, i benefici previsti dal presente articolo si
applicano per la ricostruzione del suddetto immobile in altra sede
dello stesso comune";
L'ultimo comma e' soppresso.
All'articolo 5:
il secondo capoverso e' sostituito con il seguente:
"I predetti alloggi e quelli acquistati o costruiti ai sensi del
seguente articolo 11 sono assegnati dalla commissione di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, con
preferenza per coloro che sono rimasti senza tetto, secondo i criteri
determinati dalla regione Marche".
Dopo l'articolo 5, e' inserito il seguente articolo 5-bis:
"Agli effetti dell'assegnazione degli alloggi GESCAL ai
lavoratori, l'attribuzione di punti quattro prevista per il caso di
inabitabilita' dell'alloggio occupato dal lavoratore si intende
spettante anche al lavoratore che abbia dovuto abbandonare il
precedente alloggio a causa di inabitabilita' determinata dal sisma
indipendentemente da eventuale successiva sistemazione
alloggiativa". All'articolo 14:
all'ultimo comma, dopo la parola: "amministrazione", sono
aggiunte le parole: "locale o statale".
All'articolo 15:
al primo comma, dopo la parola: "integrazioni", sono aggiunte le
parole: "nonche' alle norme dei regolamenti di edilizia comunale".
All'articolo 22:
al primo comma, dopo il n. 5), e' aggiunto il seguente:
"5-bis) dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro o da un
suo delegato".
Dopo l'articolo 22 e' aggiunto il seguente:
Art. 22-bis.
(Blocco canoni)
"I contratti di locazione e di sublocazione vigenti nel territorio
dei comuni della provincia di Ancona sono prorogati, anche nei
confronti degli aventi causa del locatore, fino al 31 dicembre 1973.
Tali contratti saranno regolati dalla legge 23 maggio 1950, n. 253,
modificata dalla legge 18 dicembre 1962, n. 1716.
I canoni di locazione di immobili in corso al 1 gennaio 1972 non
possono essere aumentati, anche quando nell'immobile subentra un
nuovo locatore, per tutto il periodo stabilito dal precedente comma.
Per gli immobili locati per la prima volta dal 25 gennaio 1972 alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, il canone di locazione non puo' essere superiore, fino al 31
dicembre 1974, al 5 per cento del costo della costruzione,
determinato secondo i criteri dettati dalla legge 22 ottobre 1971, n.
865.
Ogni pattuizione in contrasto con il divieto di aumento e' nulla,
qualunque ne sia il contenuto apparente.
Le controversie derivanti dall'applicazione della presente norma
sono di competenza del pretore del luogo in cui e' situato
l'immobile.
Per il procedimento si osservano, in quanto applicabili, le norme
degli articoli 30 e 31 della legge 23 maggio 1950, n. 253".
All'articolo 25:
al primo, secondo e terzo comma, dopo le parole:
"ed artigiane", sono aggiunte le parole: "e dello spettacolo".
All'articolo 27:
al primo comma, dopo le parole: "Istituto nazionale della
previdenza sociale", sono aggiunte le parole:
"ai pescatori autonomi e associati residenti nei comuni anzidetti
e assicurati ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250".
Dopo l'articolo 27 e' aggiunto il seguente:
Art. 27-bis.
(Pensioni INPS)
"Ai titolari di pensione non superiore a lire 50.000 mensili a
carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, residenti
nei comuni di Ancona e Falconara alla data del 14 giugno 1.972, e'
corrisposto un contributo una tantum di lire 100.000. L'onere
relativo e' anticipato dall'INPS e fa carico al bilancio dello
Stato".
All'articolo 28:
al primo comma, le parole: "dei comuni indicati al precedente
articolo 27", sono sostituite con le parole: "dei comuni indicati
all'articolo 1 del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 266, convertito,
con modificazioni, nella legge 8 agosto 1972, n. 484";
dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti:
"Alle imprese industriali lo sgravio di cui al comma precedente
verra' corrisposto fino al 31 dicembre 1974 purche' i livelli di
occupazione nelle singole aziende non risultino inferiori a quelli
esistenti alla data del 30 giugno 1972. La eventuale diminuzione
degli organici in atto al 30 giugno 1972 comportera' l'automatica
cessazione dello sgravio contributivo.
Lo sgravio si applica anche alle aziende turistico-alberghiere dei
comuni di Senigallia, Numana, Sirolo e Camerano";
al secondo comma, dopo le parole: "disoccupazione involontaria",
sono aggiunte le parole: "o per l'assicurazione per la invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti nel caso di imprese o di personale
esonerati dall'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione
involontaria";
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del decreto-legge 30
agosto 1968, n. 918, convertito nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089,
e successivi provvedimenti di proroga, modificazione ed integrazione,
nonche' del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 431, convertito nella
legge 4 agosto 1971, n. 590, e successivi provvedimenti di proroga,
modificazione ed integrazione, e delle disposizioni del presente
articolo, l'appartenenza delle aziende ai diversi settori produttivi
viene rilevata con riferimento alla classificazione vigente ai fini
della cassa unica per gli assegni familiari".
Dopo l'articolo 28, e' aggiunto il seguente articolo 28-bis:
"Per i lavoratori non agricoli iscritti nelle liste di collocamento
dei comuni di Ancona e Falconara alla data del 15 luglio 1972
l'importo dell'indennita' di disoccupazione ad essi spettante secondo
le norme del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e
successive modificazioni, e' maggiorato di lire 400 giornaliere, non
cumulabili con la maggiorazione di cui all'articolo 20 del
decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25.
La maggiorazione e' concessa per un periodo di 180 giorni".
All'articolo 29:
al secondo comma, dopo la parola: "interessi", sono aggiunte le
parole: "e di sanzioni civili".
All'articolo 31:
al primo comma, dopo la parola: "spettacolo", sono aggiunte le
parole: "e a tutte le altre categorie di beneficiari previsti dal
decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976; convertito nella legge 23
dicembre 1966, numero 1142";
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Le scadenze indicate all'articolo 43 del decreto-legge 18 novembre
1966, n. 976, convertito, con modificazioni,
-nella-legge-23-dicembre-1966, n. 1142, sono sostituite dalle
scadenze relative agli anni 1972, 1973 e 1974.
I finanziamenti a tasso agevolato previsti dalle norme richiamate
nel primo comma del presente articolo possono essere impiegati, fino
alla misura del 50 per cento dei relativi importi, per la estinzione
di debiti a breve termine contratti dopo il 25 gennaio 1972".
All'articolo 32:
dopo il quarto comma, e' aggiunto il seguente:
"L'articolo 5 della legge 21 aprile 1969, n. 167, e' sostituito
dal seguente:
Per la copertura dell'onere derivante dalla differenza fra il
costo delle obbligazioni di cui all'articolo 37 del decreto-legge 18
novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23
dicembre 1966, n. 1142, ed il tasso d'interesse praticato sui mutui
concessi agli istituti ed aziende di credito per le operazioni a
favore di imprese, di professionisti e di privati ammessi a
beneficiare del concorso statale nel pagamento degli interessi a
valere sul fondo istituito presso il Mediocredito centrale ai sensi
dell'articolo 31 del medesimo decreto-legge n. 976, il Mediocredito
stesso e' autorizzato ad utilizzare le disponibilita' del fondo
predetto.".
All'articolo 37, gli ultimi due commi sono sostituiti con i
seguenti:
"Per il quinquennio 1973-1977, a favore dei comuni di cui al
precedente comma e della provincia di Ancona sono attribuite somme
pari alle entrate riscosse nell'anno 1971 per l'imposta sugli
incrementi di valore delle aree fabbricabili e per contributo di
miglioria, maggiorate, annualmente, per gli ultimi tre anni, del 7,50
per cento.
Per lo stesso quinquennio ai comuni suddetti sono altresi'
attribuite somme sostitutive di quelle attribuite per il 1971 a
titolo di compartecipazione ai diritti erariali sui pubblici
spettacoli e all'imposta unica sui giochi di abilita' e concorsi
pronostici, maggiorate annualmente del 10 per cento.
Rimangono ferme tutte le altre disposizioni di cui all'articolo 14
sopra citato".
All'articolo 38:
le parole: "dalla data di entrata in vigore del presente
decreto", sono sostituite con le parole: "dalla data del 25 gennaio
1972".
Dopo l'articolo 40, sono aggiunti i seguenti articoli:
Art. 40-bis.
(Sospensione della vendita e assegnazione di beni pignorati)
"L'articolo 2 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito,
con modificazioni, nella legge 16 marzo 1972, n. 88, e l'articolo 2
del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 266, convertito, con
modificazioni, nella legge 8 agosto 1972, n. 484, sono sostituiti
come segue:
"Nei processi esecutivi mobiliari o immobiliari da chiunque
promossi con procedura ordinaria o speciale nei confronti dei
debitori domiciliati o residenti nei comuni di cui al precedente
articolo 1, la vendita o l'assegnazione dei beni pignorati non potra'
essere disposta, o se disposta sara' sospesa di diritto, fino al 30
novembre 1972".
Art. 40-ter.
(Mutuo enti ospedalieri)
"Agli enti ospedalieri e all'ospedale psichiatrico provinciale che,
in conseguenza degli eventi sismici, hanno sospeso le attivita' di
cura od hanno dovuto ridurre il numero dei posti letto, per
inagibilita' degli edifici destinati al ricovero ed ai servizi
sanitari, e' concesso da parte della Cassa depositi e prestiti un
mutuo trentacinquennale pari all'ammontare delle minori entrate per
rette di degenza realizzate in meno rispetto a quelle accertate
nell'anno 1971".
Art. 40-quater.
(Proroga termini, articolo 6 - decreto-legge 1 aprile 1971, n. 119)
"Il termine stabilito dal quinto comma dell'articolo 6 del
decreto-legge 1 aprile 1971, n. 119, convertito in legge 26 maggio
1971, n. 288, per la presentazione ai competenti uffici del genio
civile delle domande intese ad ottenere i benefici previsti dal
predetto articolo, corredate dalla perizia dei lavori da eseguire, e'
prorogato al 30 giugno 1973".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 dicembre 1972
LEONE
ANDREOTTI - RUMOR -
VALSECCHI - SCALFARO -
GULLOTTI - FERRI -
COPPO - TAVIANI -
MALAGODI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA