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Legge Ordinaria n. 734 del 02/12/1972 (Pubblicata nella G.U. del 6 dicembre 1972 n. 316)
Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, recante ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto; e proroga di termini previsti dal decreto-legge 1 aprile 1971, n. 119, in favore dei comuni colpiti dal terremoto in provincia di Viterbo.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  E'  convertito  in  legge  il decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552,
recante  ulteriori  provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni
delle Marche colpite dal terremoto, con le seguenti modificazioni:
  All'articolo 3:
    al  primo  alinea,  le  parole: "il primo comma dell'articolo 7",
sono sostituite con le parole: "il primo capoverso dell'articolo 7";
    al  primo capoverso, le parole: "la riparazione o ricostruzione",
sono   sostituite   con  le  parole:  "la  riparazione,  comprese  le
riparazioni organiche previste dalla legge 25 novembre 1962, n. 1684,
o  ricostruzione  o  consolidamento"; le parole: "pretura di Ancona",
sono sostituite con le parole: "pretura competente per territorio";
   al primo capoverso, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
    "La  presentazione  della  perizia  giurata all'ufficio del genio
civile  costituisce  autorizzazione  all'inizio  dei  lavori, esclusi
quelli  che  comportano  interventi organici ai sensi dell'articolo 2
della  legge  25  novembre  1962, n. 1684, anche in deroga alle norme
della  contabilita'  dello  Stato, fatta salva la procedura dei commi
successivi per la determinazione e concessione del contributo";
    all'ultimo capoverso, dopo le parole: "le perizie", sono aggiunte
le parole: "e l'ulteriore documentazione"; le parole: "31 marzo 1973"
sono  sostituite con le parole: "30 giugno 1973"; e sono aggiunte, in
fine,  le  parole: "Le domande intese ad ottenere i benefici previsti
dalla  legge  25 maggio 1970, n. 364, debbono essere presentate entro
il 31 dicembre 1972".
  All'articolo 4:
    al  primo  comma, sono soppresse le parole: "lettera c)"; dopo la
parola: "ripristino", sono aggiunte le parole: "comprese le spese per
le  riparazioni  organiche  previste dalla legge 25 novembre 1962, n.
1684";  sono  aggiunte,  in  fine,  le  parole:  "Ove  gli  strumenti
urbanistici    impedissero   il   ripristino   o   la   ricostruzione
dell'immobile  in  sito, i benefici previsti dal presente articolo si
applicano  per  la  ricostruzione del suddetto immobile in altra sede
dello stesso comune";
    L'ultimo comma e' soppresso.
  All'articolo 5:
    il secondo capoverso e' sostituito con il seguente:
    "I  predetti alloggi e quelli acquistati o costruiti ai sensi del
seguente  articolo  11  sono  assegnati  dalla  commissione di cui al
decreto  del  Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, con
preferenza per coloro che sono rimasti senza tetto, secondo i criteri
determinati dalla regione Marche".
  Dopo l'articolo 5, e' inserito il seguente articolo 5-bis:
    "Agli   effetti   dell'assegnazione   degli   alloggi  GESCAL  ai
lavoratori,  l'attribuzione  di punti quattro prevista per il caso di
inabitabilita'  dell'alloggio  occupato  dal  lavoratore  si  intende
spettante  anche  al  lavoratore  che  abbia  dovuto  abbandonare  il
precedente alloggio a causa di inabitabilita' determinata dal sisma
    indipendentemente    da    eventuale    successiva   sistemazione
  alloggiativa". All'articolo 14:
    all'ultimo   comma,   dopo  la  parola:  "amministrazione",  sono
aggiunte le parole: "locale o statale".
  All'articolo 15:
    al  primo comma, dopo la parola: "integrazioni", sono aggiunte le
parole: "nonche' alle norme dei regolamenti di edilizia comunale".
  All'articolo 22:
    al primo comma, dopo il n. 5), e' aggiunto il seguente:
    "5-bis) dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro o da un
suo delegato".
  Dopo l'articolo 22 e' aggiunto il seguente:

                            Art. 22-bis.
                           (Blocco canoni)

  "I  contratti di locazione e di sublocazione vigenti nel territorio
dei  comuni  della  provincia  di  Ancona  sono  prorogati, anche nei
confronti  degli aventi causa del locatore, fino al 31 dicembre 1973.
Tali  contratti  saranno regolati dalla legge 23 maggio 1950, n. 253,
modificata dalla legge 18 dicembre 1962, n. 1716.
  I  canoni  di  locazione di immobili in corso al 1 gennaio 1972 non
possono  essere  aumentati,  anche  quando  nell'immobile subentra un
nuovo locatore, per tutto il periodo stabilito dal precedente comma.
  Per gli immobili locati per la prima volta dal 25 gennaio 1972 alla
data  di  entrata  in  vigore della legge di conversione del presente
decreto, il canone di locazione non puo' essere superiore, fino al 31
dicembre   1974,   al  5  per  cento  del  costo  della  costruzione,
determinato secondo i criteri dettati dalla legge 22 ottobre 1971, n.
865.
  Ogni  pattuizione  in contrasto con il divieto di aumento e' nulla,
qualunque ne sia il contenuto apparente.
  Le  controversie  derivanti  dall'applicazione della presente norma
sono   di  competenza  del  pretore  del  luogo  in  cui  e'  situato
l'immobile.
  Per  il  procedimento si osservano, in quanto applicabili, le norme
degli articoli 30 e 31 della legge 23 maggio 1950, n. 253".
  All'articolo 25:
    al primo, secondo e terzo comma, dopo le parole:
   "ed artigiane", sono aggiunte le parole: "e dello spettacolo".
  All'articolo 27:
    al  primo  comma,  dopo  le  parole:  "Istituto  nazionale  della
previdenza sociale", sono aggiunte le parole:
    "ai pescatori autonomi e associati residenti nei comuni anzidetti
e assicurati ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250".
  Dopo l'articolo 27 e' aggiunto il seguente:

                            Art. 27-bis.
                           (Pensioni INPS)

  "Ai  titolari  di  pensione  non  superiore a lire 50.000 mensili a
carico  dell'Istituto  nazionale  della previdenza sociale, residenti
nei  comuni  di  Ancona e Falconara alla data del 14 giugno 1.972, e'
corrisposto  un  contributo  una  tantum  di  lire  100.000.  L'onere
relativo  e'  anticipato  dall'INPS  e  fa  carico  al bilancio dello
Stato".
  All'articolo 28:
    al  primo  comma,  le  parole: "dei comuni indicati al precedente
articolo  27",  sono  sostituite  con le parole: "dei comuni indicati
all'articolo  1 del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 266, convertito,
con modificazioni, nella legge 8 agosto 1972, n. 484";
  dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti:
  "Alle  imprese  industriali  lo  sgravio di cui al comma precedente
verra'  corrisposto  fino  al  31  dicembre 1974 purche' i livelli di
occupazione  nelle  singole  aziende non risultino inferiori a quelli
esistenti  alla  data  del  30  giugno 1972. La eventuale diminuzione
degli  organici  in  atto  al 30 giugno 1972 comportera' l'automatica
cessazione dello sgravio contributivo.
  Lo  sgravio si applica anche alle aziende turistico-alberghiere dei
comuni di Senigallia, Numana, Sirolo e Camerano";
    al  secondo comma, dopo le parole: "disoccupazione involontaria",
sono  aggiunte  le parole: "o per l'assicurazione per la invalidita',
la  vecchiaia  ed  i  superstiti  nel  caso di imprese o di personale
esonerati  dall'assicurazione  obbligatoria  contro la disoccupazione
involontaria";
    e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
    "Ai  fini dell'applicazione dell'articolo 18 del decreto-legge 30
agosto 1968, n. 918, convertito nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089,
e successivi provvedimenti di proroga, modificazione ed integrazione,
nonche'  del  decreto-legge  5  luglio 1971, n. 431, convertito nella
legge  4  agosto 1971, n. 590, e successivi provvedimenti di proroga,
modificazione  ed  integrazione,  e  delle  disposizioni del presente
articolo,  l'appartenenza delle aziende ai diversi settori produttivi
viene  rilevata  con riferimento alla classificazione vigente ai fini
della cassa unica per gli assegni familiari".
  Dopo l'articolo 28, e' aggiunto il seguente articolo 28-bis:
  "Per i lavoratori non agricoli iscritti nelle liste di collocamento
dei  comuni  di  Ancona  e  Falconara  alla  data  del 15 luglio 1972
l'importo dell'indennita' di disoccupazione ad essi spettante secondo
le  norme  del  regio  decreto-legge  4  ottobre  1935,  n.  1827,  e
successive  modificazioni, e' maggiorato di lire 400 giornaliere, non
cumulabili   con   la   maggiorazione  di  cui  all'articolo  20  del
decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25.
  La maggiorazione e' concessa per un periodo di 180 giorni".
  All'articolo 29:
    al  secondo  comma, dopo la parola: "interessi", sono aggiunte le
parole: "e di sanzioni civili".
  All'articolo 31:
    al  primo  comma,  dopo la parola: "spettacolo", sono aggiunte le
parole:  "e  a  tutte  le altre categorie di beneficiari previsti dal
decreto-legge  18  novembre  1966,  n. 976; convertito nella legge 23
dicembre 1966, numero 1142";
  sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  "Le scadenze indicate all'articolo 43 del decreto-legge 18 novembre
1966,      n.      976,      convertito,      con      modificazioni,
-nella-legge-23-dicembre-1966,   n.   1142,   sono  sostituite  dalle
scadenze relative agli anni 1972, 1973 e 1974.
  I  finanziamenti  a tasso agevolato previsti dalle norme richiamate
nel  primo comma del presente articolo possono essere impiegati, fino
alla  misura del 50 per cento dei relativi importi, per la estinzione
di debiti a breve termine contratti dopo il 25 gennaio 1972".
  All'articolo 32:
    dopo il quarto comma, e' aggiunto il seguente:
    "L'articolo  5  della legge 21 aprile 1969, n. 167, e' sostituito
dal seguente:
    Per  la  copertura  dell'onere  derivante dalla differenza fra il
costo  delle obbligazioni di cui all'articolo 37 del decreto-legge 18
novembre  1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23
dicembre  1966,  n. 1142, ed il tasso d'interesse praticato sui mutui
concessi  agli  istituti  ed  aziende  di credito per le operazioni a
favore   di  imprese,  di  professionisti  e  di  privati  ammessi  a
beneficiare  del  concorso  statale  nel  pagamento degli interessi a
valere  sul  fondo istituito presso il Mediocredito centrale ai sensi
dell'articolo  31  del medesimo decreto-legge n. 976, il Mediocredito
stesso  e'  autorizzato  ad  utilizzare  le  disponibilita' del fondo
predetto.".
  All'articolo  37,  gli  ultimi  due  commi  sono  sostituiti  con i
seguenti:
  "Per  il  quinquennio  1973-1977,  a  favore  dei  comuni di cui al
precedente  comma  e  della provincia di Ancona sono attribuite somme
pari  alle  entrate  riscosse  nell'anno  1971  per  l'imposta  sugli
incrementi  di  valore  delle  aree  fabbricabili e per contributo di
miglioria, maggiorate, annualmente, per gli ultimi tre anni, del 7,50
per cento.
  Per   lo  stesso  quinquennio  ai  comuni  suddetti  sono  altresi'
attribuite  somme  sostitutive  di  quelle  attribuite  per il 1971 a
titolo   di   compartecipazione  ai  diritti  erariali  sui  pubblici
spettacoli  e  all'imposta  unica  sui  giochi di abilita' e concorsi
pronostici, maggiorate annualmente del 10 per cento.
  Rimangono  ferme tutte le altre disposizioni di cui all'articolo 14
sopra citato".
  All'articolo 38:
    le  parole:  "dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto",  sono  sostituite con le parole: "dalla data del 25 gennaio
1972".
  Dopo l'articolo 40, sono aggiunti i seguenti articoli:

                            Art. 40-bis.
    (Sospensione della vendita e assegnazione di beni pignorati)

  "L'articolo  2  del  decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito,
con  modificazioni,  nella legge 16 marzo 1972, n. 88, e l'articolo 2
del   decreto-legge   30   giugno   1972,  n.  266,  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  8  agosto 1972, n. 484, sono sostituiti
come segue:
    "Nei  processi  esecutivi  mobiliari  o  immobiliari  da chiunque
promossi  con  procedura  ordinaria  o  speciale  nei  confronti  dei
debitori  domiciliati  o  residenti  nei  comuni di cui al precedente
articolo 1, la vendita o l'assegnazione dei beni pignorati non potra'
essere  disposta,  o se disposta sara' sospesa di diritto, fino al 30
novembre 1972".

                            Art. 40-ter.
                      (Mutuo enti ospedalieri)

  "Agli enti ospedalieri e all'ospedale psichiatrico provinciale che,
in  conseguenza  degli  eventi sismici, hanno sospeso le attivita' di
cura  od  hanno  dovuto  ridurre  il  numero  dei  posti  letto,  per
inagibilita'  degli  edifici  destinati  al  ricovero  ed  ai servizi
sanitari,  e'  concesso  da  parte della Cassa depositi e prestiti un
mutuo  trentacinquennale  pari all'ammontare delle minori entrate per
rette  di  degenza  realizzate  in  meno  rispetto a quelle accertate
nell'anno 1971".

                           Art. 40-quater.
 (Proroga termini, articolo 6 - decreto-legge 1 aprile 1971, n. 119)

  "Il   termine  stabilito  dal  quinto  comma  dell'articolo  6  del
decreto-legge  1  aprile  1971, n. 119, convertito in legge 26 maggio
1971,  n.  288,  per  la presentazione ai competenti uffici del genio
civile  delle  domande  intese  ad  ottenere  i benefici previsti dal
predetto articolo, corredate dalla perizia dei lavori da eseguire, e'
prorogato al 30 giugno 1973".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 2 dicembre 1972

                                LEONE

                                                  ANDREOTTI - RUMOR -
VALSECCHI - SCALFARO -
GULLOTTI - FERRI -
COPPO - TAVIANI -
MALAGODI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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