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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli obbligati alla leva che dichiarino di essere contrari in ogni
circostanza all'uso personale delle armi per imprescindibili motivi
di coscienza, possono essere ammessi a soddisfare l'obbligo del
servizio militare nei modi previsti dalla presente legge.
I motivi di coscienza addotti debbono essere attinenti ad una
concezione generale della vita basata su profondi convincimenti
religiosi o filosofici o morali professati dal soggetto.
Non sono comunque ammessi ad avvalersi della presente legge coloro
che al momento della domanda risulteranno titolari di licenze o
autorizzazioni relative alle armi indicate, rispettivamente, negli
articoli 28 e 30 del testo unico della legge di pubblica sicurezza o
siano stati condannati per detenzione o porto abusivo di armi.