Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 58 del codice di procedura penale e' sostituito dal
seguente:
"Art. 58. - Decisione sulla richiesta o istanza di rimessione. - La
Corte di cassazione decide in camera di consiglio con ordinanza,
sentiti il pubblico ministero e i difensori delle parti, dopo
chieste, se lo ritiene necessario, le opportune informazioni.
Se e' respinta l'istanza presentata dall'imputato, questi con la
stessa ordinanza puo' essere condannato al pagamento a favore della
cassa delle ammende di una somma da lire 40.000 a lire 400.000.
L'ordinanza della Corte di cassazione la quale accoglie la
richiesta o l'istanza designa il giudice che deve istruire o
giudicare fra quelli compresi nel distretto della stessa Corte di
appello a cui appartiene il giudice competente, ovvero nel distretto
di una Corte di appello vicina. Nell'ordinanza si dichiara altresi'
se e in quale parte gli atti gia' compiuti debbono conservare
validita'.
L'ordinanza della Corte di cassazione insieme con gli atti e'
trasmessa senza ritardo al pubblico ministero il quale provvede
all'esecuzione di essa previa notificazione per estratto all'imputato
e alle altre parti.).