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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per ciascuno degli anni 1972 e 1973 le promozioni al grado di
maggiore dell'Arma dei carabinieri sono fissate in 90.
Le promozioni che nel 1972 e 1973 risultano eccedenti all'organico
sono effettuate, con decorrenza dal 1 gennaio di detti anni, formando
le necessarie vacanze mediante promozione a tenente colonnello.
La temporanea eccedenza determinata nel grado di tenente colonnello
per effetto di dette promozioni verra' riassorbita con le vacanze
derivanti da cause diverse da quelle indicate nelle lettere a) e d)
del primo comma dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n.
1137.
Di tale eccedenza non si tiene conto nelle determinazioni delle
aliquote di ruolo dei tenenti colonnelli da valutare per
l'avanzamento.
Per completare il numero delle promozioni di cui al primo comma
sara' formato nell'anno 1972 un secondo quadro di avanzamento.