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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 12 marzo
1968, n. 270, il terzo comma dell'articolo 5 della stessa legge e'
sostituito dal seguente:
"Il personale che si avvale della facolta' prevista dal primo comma
del presente articolo puo' riscattare, agli stessi effetti e negli
stessi modi stabiliti dal comma medesimo, i periodi di servizio
continuativo comunque prestato presso gli uffici della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, di cui alla presente legge, e presso il
Ministero del turismo e dello spettacolo, anteriormente alla
assunzione a contratto".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 dicembre 1972
LEONE
ANDREOTTI - MALAGODI -
BADINI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA